superbonus

Il superbonus (art. 119 DL 34/2020) ha agevolato interventi «trainanti» di isolamento termico, sostituzione degli impianti centralizzati e riduzione del rischio sismico, insieme a interventi «trainati» come infissi, fotovoltaico e colonnine di ricarica, a condizione di migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio. Per i condomini l’aliquota è stata del 110% per le spese fino al 2022, del 90% nel 2023, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025; quest’ultima spettava solo se entro il 15 ottobre 2024 erano stati deliberati i lavori e presentata la CILA (circolare 8/E/2025).

Per le spese 2026 il superbonus non è più disponibile, salvo la disciplina speciale per gli immobili danneggiati dai sismi del 2009 e del 2016 nei crateri dell’Italia centrale, dove il DL 95/2025 ha esteso il 110% al 2026, fruibile solo con sconto in fattura o cessione del credito. Le spese sostenute dal 2024 si detraggono in dieci quote annuali; per quelle del 2023 la ripartizione in dieci quote era possibile con dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.

Esempio: il condominio con CILA del 2023 che ha pagato nel 2025 l’ultima tranche del cappotto detrae il 65% in dieci anni; ciò che paga nel 2026 può rientrare, se ne ha i requisiti, solo nell’ecobonus ordinario. Per le pratiche ancora aperte è prudente rivolgersi a un commercialista.