L’art. 1117, n. 1, c.c. elenca tra le parti comuni il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti. Sono comuni anche quando attraversano un appartamento, perché sostengono l’intero fabbricato. La Cassazione considera muri maestri comuni anche i muri perimetrali privi di funzione portante, che delimitano l’edificio e ne definiscono la sagoma (Cass. n. 11288/2018).
L’art. 1122 c.c. vieta al condomino di eseguire nella propria unità opere che danneggino le parti comuni o rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, e impone di darne preventiva notizia all’amministratore. Demolire un tramezzo è di solito un intervento interno, mentre aprire un vano in un muro portante o tagliare una trave richiede un progetto strutturale firmato da un tecnico abilitato, il titolo edilizio e, nei casi previsti, il deposito o l’autorizzazione sismica secondo il d.P.R. 380/2001. Aprire un varco nel muro perimetrale per collegare l’appartamento a un immobile estraneo al condominio è illegittimo senza il consenso di tutti, perché costituisce una servitù (Cass. n. 5410/2024). Per ogni intervento sulle strutture è necessario il parere di un ingegnere o di un architetto.