Lo stato di riparto è il prospetto che traduce il preventivo o il rendiconto in importi individuali: per ogni voce di spesa indica la tabella o il criterio applicato (millesimi di proprietà, tabella scale, riscaldamento, consumi) e la quota dovuta da ciascun condomino. Si redige sia in sede di preventivo, per fissare le rate, sia in sede di consuntivo, per determinare il conguaglio.
Il riparto approvato dall’assemblea ha un rilievo pratico decisivo: in base a esso l’amministratore può ottenere contro il condomino moroso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza autorizzazione assembleare (art. 63 disp. att. c.c.). Le Sezioni Unite (sent. n. 9839/2021) hanno distinto due ipotesi: la delibera che applica in concreto criteri sbagliati è annullabile e va impugnata entro trenta giorni (art. 1137 c.c.); quella che modifica a maggioranza, in via generale, i criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento contrattuale è nulla.
Esempio: la spesa di manutenzione dell’ascensore va nel riparto con la tabella dell’art. 1124 c.c., non con i millesimi generali. Per contestare un riparto errato è opportuno sentire un avvocato.