ripartizione delle spese tra locatore e conduttore

Verso il condominio il debitore delle quote è sempre il proprietario; il rapporto con l’inquilino si regola nel contratto di locazione. L’art. 9 della legge 392/1978 stabilisce che, salvo patto contrario, sono interamente a carico del conduttore le spese di pulizia, di funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore, di fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, di spurgo di pozzi neri e latrine e degli altri servizi comuni; la portineria è a carico del conduttore per il 90 per cento, salvo misura inferiore concordata. L’inquilino paga entro due mesi dalla richiesta e ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese con i criteri di riparto e di vedere i giustificativi.

Per i dettagli si usa la tabella degli oneri accessori allegata al D.M. 16 gennaio 2017 (Allegato D, GU n. 62 del 15 marzo 2017), obbligatoria per i contratti a canone concordato e spesso richiamata negli altri: per esempio, la manutenzione ordinaria della caldaia è del conduttore, la sostituzione dell’impianto del locatore.

Esempio: sostituzione delle funi dell’ascensore a carico del proprietario, energia elettrica dell’ascensore a carico dell’inquilino. Nei casi dubbi è opportuno sentire l’amministratore o un avvocato.