ripartizione delle spese legali

Le spese per le cause del condominio, compreso il compenso dell’avvocato, rientrano di regola tra le spese comuni dell’art. 1123 c.c. e si ripartiscono per millesimi. L’art. 1132 c.c. tutela il condomino che non condivide la decisione di promuovere una lite o di resistervi: può separare la propria responsabilità notificando il dissenso all’amministratore entro trenta giorni da quando ha avuto notizia della delibera. Se il condominio perde, il dissenziente non risponde delle spese verso la controparte e ha diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare; se vince, deve concorrere alle spese non recuperabili dal soccombente, se ne ha tratto vantaggio.

Diverso è il caso della causa tra il condominio e un singolo condomino. La Cassazione (ord. n. 1629/2018; sent. n. 13885/2014) ritiene nulla la delibera che pone a carico di quel condomino, pro quota, il compenso del difensore del condominio: le spese che deve sopportare sono solo quelle liquidate dal giudice.

Esempio: in una causa contro l’impresa per vizi, il condomino che ha notificato il dissenso è escluso dalle spese in caso di sconfitta. Per esercitare il dissenso conviene rivolgersi a un avvocato.