Le spese di conservazione sono quelle necessarie a mantenere in buono stato le parti comuni dell’edificio e a preservarne la funzione: riparazioni del tetto, rifacimento dell’intonaco della facciata, consolidamento delle strutture, manutenzione delle tubazioni comuni. Rientrano nel primo comma dell’art. 1123 c.c. e si ripartiscono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, quindi secondo i millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
La loro caratteristica è che derivano dalla comproprietà e non dall’uso: il condomino non può sottrarsi al contributo rinunciando al proprio diritto sulle parti comuni né modificando la destinazione d’uso della propria unità (art. 1118 c.c.). Per lo stesso motivo anche chi si è distaccato dal riscaldamento centralizzato continua a pagare le spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto. Si distinguono dalle spese per l’uso e il godimento, che invece possono essere ripartite in base all’utilità concreta.
Esempio: il proprietario di un negozio al piano terra, con ingresso autonomo, partecipa comunque per millesimi alla spesa di rifacimento del tetto, perché il tetto protegge l’intero edificio.