ripartizione delle spese dell’acqua

Quando il condominio ha un unico contatore generale, la spesa dell’acqua fredda va ripartita tra i condomini secondo i criteri dell’art. 1123 c.c.: in base al regolamento o a una convenzione approvata da tutti, se esistono; altrimenti in proporzione ai millesimi oppure, trattandosi di un servizio che serve le unità in misura diversa, in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Se sono installati contatori divisionali per ogni unità, la loro lettura rappresenta il modo più preciso di misurare l’uso e di solito la ripartizione segue i consumi, con una quota a parte per i consumi comuni come l’irrigazione del verde o la pulizia.

L’acqua calda sanitaria prodotta da un impianto centralizzato rientra invece nella disciplina del d.lgs. 102/2014 sulla contabilizzazione, con almeno il 50 per cento della spesa attribuito ai prelievi effettivi. Modificare in via generale il criterio di riparto stabilito dal regolamento contrattuale richiede il consenso di tutti, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 9839/2021).

Esempio: bolletta di 3.000 euro con contatori divisionali; il 90 per cento si ripartisce sulle letture, la differenza tra contatore generale e somma dei divisionali per millesimi.