L’art. 1127 c.c. consente al proprietario dell’ultimo piano, salvo diversa previsione del titolo, e al proprietario esclusivo del lastrico solare di elevare nuovi piani o nuove fabbriche. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono, e i condomini possono opporsi se pregiudica l’aspetto architettonico o diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Le Sezioni Unite (n. 1552/1986) hanno ricondotto al limite statico anche la violazione delle norme antisismiche.
Chi sopraeleva deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area occupata dalla nuova costruzione, diviso per il numero dei piani compreso quello nuovo e detratta la quota che spetta a lui stesso; deve inoltre ricostruire il lastrico di cui gli altri avevano l’uso. Per le Sezioni Unite (n. 16794/2007) l’indennità è dovuta anche quando, senza alzare l’edificio, si trasformano locali esistenti aumentandone superfici e volumi, come nel recupero abitativo di un sottotetto. Restano necessari il titolo edilizio e, se i valori cambiano oltre un quinto, la revisione delle tabelle millesimali. La quantificazione dell’indennità richiede una stima tecnica e, in caso di disaccordo, l’assistenza di un avvocato.