L’art. 1117, n. 1, c.c. comprende fra le parti comuni le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli e gli anditi, cioè l’androne, i pianerottoli e i corridoi di accesso. Quando un edificio ha più corpi scala, ciascuna scala è di regola comune soltanto ai proprietari delle unità che serve, che formano per quel bene un condominio parziale: le relative decisioni e maggioranze si calcolano su quel gruppo (Cass. n. 22659/2022). Le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale si ripartiscono secondo il criterio misto dell’art. 1124 c.c., che tiene conto sia del valore delle unità sia dell’altezza del piano.
Scale e androne sono anche vie di passaggio e di esodo: l’uso individuale, per esempio per lasciare passeggini, biciclette o vasi, è ammesso solo nei limiti dell’art. 1102 c.c., senza impedire il transito e senza creare rischi per la sicurezza o la prevenzione incendi. Il regolamento può disciplinare questi usi in modo più rigoroso. Un condomino che deposita stabilmente oggetti sul pianerottolo comune può essere invitato dall’amministratore a rimuoverli e, se persiste, esposto alle sanzioni previste dal regolamento.