Il criterio di riferimento è l’art. 844 c.c.: il proprietario non può impedire le immissioni di rumori provenienti dal fondo vicino se non superano la normale tollerabilità, valutata tenendo conto della condizione dei luoghi. In condominio la norma si applica ai rapporti tra appartamenti e tra unità e parti comuni, come impianti, ascensore o centrale termica. La tollerabilità è accertata in concreto, di solito con una consulenza tecnica fonometrica; la giurisprudenza utilizza spesso un criterio comparativo rispetto al rumore di fondo, mentre i limiti amministrativi sull’inquinamento acustico non sono di per sé decisivi nei rapporti tra privati. Il regolamento contrattuale può imporre limiti più rigorosi, per esempio orari di silenzio.
Chi subisce rumori intollerabili può chiedere al giudice di farli cessare e il risarcimento del danno, anche non patrimoniale se è leso il diritto al riposo; nei casi che disturbano un numero indeterminato di persone può rilevare l’art. 659 c.p. L’amministratore vigila sul rispetto del regolamento, ma non ha poteri di polizia. Esempio: un impianto di climatizzazione installato sul balcone che di notte supera sensibilmente il rumore di fondo può essere fatto spostare o insonorizzare. Prima di una causa conviene documentare il disturbo e chiedere un parere tecnico e legale.