Ciascun condomino può chiedere al giudice la revoca dell’amministratore se questi non ha presentato il rendiconto, in caso di gravi irregolarità (art. 1129, undicesimo comma, c.c.) o se non ha informato l’assemblea di una citazione o di un provvedimento che eccede le sue attribuzioni (art. 1131, quarto comma, c.c.). Il dodicesimo comma dell’art. 1129 elenca, senza pretesa di completezza, le gravi irregolarità: tra queste l’omessa convocazione dell’assemblea per il rendiconto, il mancato utilizzo del conto corrente condominiale, la confusione tra patrimonio del condominio e patrimonio proprio, l’inerzia nel recupero dei crediti, la mancata tenuta dei registri.
Il procedimento è regolato dall’art. 64 disp. att. c.c.: il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito l’amministratore; contro il decreto si può proporre reclamo alla corte d’appello entro dieci giorni dalla notificazione. In caso di accoglimento il ricorrente può rivalersi delle spese legali sul condominio, che a sua volta può rivalersi sull’amministratore revocato, e l’assemblea non può nominare di nuovo la stessa persona. Il d.lgs. 116/2017 trasferisce questa competenza al giudice di pace, ma l’entrata in vigore è stata rinviata, da ultimo, al 31 ottobre 2027 dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.
Il ricorso richiede l’assistenza di un avvocato, al quale va sottoposto il caso concreto.