Il registro dei verbali delle assemblee è uno dei registri obbligatori indicati dall’art. 1130, n. 7, c.c. Vi sono annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni e le brevi dichiarazioni dei condomini che chiedono di farle risultare; al registro è allegato il regolamento di condominio, quando esiste. L’obbligo si collega all’art. 1136, ultimo comma, c.c., secondo cui il processo verbale di ogni riunione va trascritto nel registro tenuto dall’amministratore.
Il registro garantisce la memoria storica delle decisioni e consente di ricostruire, anche a distanza di anni, quando e con quali maggioranze è stata approvata una spesa o una regola di uso delle parti comuni. All’accettazione dell’incarico l’amministratore deve comunicare il locale in cui si trovano i registri e i giorni e le ore in cui ogni interessato può consultarli gratuitamente e ottenerne copia firmata, rimborsando la spesa (art. 1129, secondo comma, c.c.). La mancata tenuta è una grave irregolarità che può giustificare la revoca. Esempio: per dimostrare che la prima convocazione è andata deserta, l’amministratore annota nel registro la mancata costituzione prima di tenere la seconda.