Il registro di contabilità è uno dei registri che l’amministratore deve tenere per legge (art. 1130 c.c., n. 7), insieme al registro dei verbali, al registro di nomina e revoca e al registro di anagrafe condominiale. Vi si annotano, in ordine cronologico ed entro trenta giorni da quello dell’operazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica.
Il registro è la prima componente del rendiconto annuale (art. 1130-bis c.c.) e deve trovare riscontro nei movimenti del conto corrente intestato al condominio, sul quale devono transitare tutte le somme ricevute o pagate (art. 1129 c.c., comma 7). Le scritture e i documenti giustificativi si conservano per dieci anni dalla registrazione. La mancata tenuta del registro rientra tra le gravi irregolarità che possono portare alla revoca dell’amministratore.
Esempio: la fattura dell’impresa di pulizie pagata il 3 marzo va registrata, con data, importo e beneficiario, al più tardi entro il 2 aprile.