Quando il riscaldamento centralizzato è contabilizzato, la spesa si divide in due componenti. La quota variabile corrisponde ai prelievi volontari, cioè al calore che ogni utente decide di consumare regolando valvole termostatiche o termostati, ed è rilevata da contatori o ripartitori. La quota fissa copre la parte di spesa che non dipende dalle scelte del singolo: le dispersioni della rete di distribuzione, il calore ceduto a locali comuni, la manutenzione e la conduzione dell’impianto.
L’art. 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, come modificato dal d.lgs. 73/2020, impone di attribuire alla quota variabile almeno il 50 per cento dell’importo complessivo; la parte restante può essere ripartita secondo millesimi, superfici, volumi o potenze installate. La norma tecnica UNI 10200 calcola invece la quota involontaria con i millesimi di fabbisogno, in base alle caratteristiche dell’edificio. La scelta del criterio va motivata da un tecnico e approvata dall’assemblea.
Esempio: con una ripartizione 70/30, su 50.000 euro di spesa, 35.000 euro seguono le letture e 15.000 euro i millesimi; anche chi tiene i radiatori spenti paga la sua parte di quota fissa.