prorogatio dell’amministratore

Con prorogatio si indica la situazione dell’amministratore il cui incarico è terminato, per scadenza o dimissioni, e che continua a occuparsi del condominio finché non subentra il successore. La giurisprudenza l’ha costruita sul principio di continuità della gestione, per evitare che l’ente resti senza guida. Dopo la riforma del 2012 l’art. 1129, ottavo comma, c.c. ne delimita il contenuto: alla cessazione l’amministratore deve consegnare la documentazione e può compiere solo le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.

Resta discusso se la prorogatio operi anche dopo una revoca, soprattutto se giudiziale, e fino a che punto l’amministratore uscente possa agire in giudizio per il condominio. In pratica l’assemblea dovrebbe nominare il successore il prima possibile; se non vi riesce, con più di otto condomini si può chiedere la nomina al tribunale.

Esempio: l’amministratore dimissionario può pagare la fattura del gas in scadenza o far intervenire il manutentore per un ascensore bloccato, ma non può firmare un nuovo contratto di appalto per il rifacimento della facciata. Per i casi controversi è opportuno sentire un avvocato.