L’art. 1128 c.c. regola la sorte del condominio quando l’edificio perisce, per esempio a causa di un incendio, di un’esplosione o di un terremoto. Se perisce interamente o per una parte che rappresenta i tre quarti del suo valore, ciascun condomino può chiedere, salvo diversa convenzione, la vendita all’asta del suolo e dei materiali. Se il perimento è minore, l’assemblea delibera con le maggioranze dell’art. 1136 c.c. la ricostruzione delle parti comuni, e ciascuno vi concorre in proporzione ai propri diritti; la ricostruzione delle proprietà esclusive, invece, resta una scelta dei singoli.
L’indennità corrisposta dall’assicurazione per le parti comuni è destinata alla loro ricostruzione, e questo rende particolarmente importante una polizza globale fabbricati adeguata ai valori dell’edificio. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione deve cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di proprietà esclusiva, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che preferisca cederli ad alcuni soltanto. Dopo un evento grave è essenziale che l’amministratore coinvolga subito un tecnico abilitato, la compagnia assicurativa e, per le scelte sui diritti dei singoli, un avvocato.