nomina dell’amministratore

La nomina dell’amministratore è decisa dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c., che il quarto comma dello stesso articolo richiede in qualunque convocazione: il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, cioè 500 millesimi. La stessa maggioranza serve per la revoca. La delibera va annotata nel registro di nomina e revoca previsto dall’art. 1130, n. 7, c.c.

All’accettazione l’amministratore deve comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il luogo in cui si trovano i registri e gli orari in cui possono essere consultati (art. 1129, secondo comma, c.c.). Deve inoltre indicare in modo analitico il compenso, a pena di nullità della nomina (art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.), e, se l’assemblea lo richiede, presentare una polizza di responsabilità civile.

Esempio: in seconda convocazione intervengono dodici condomini per 600 millesimi; il candidato ottiene otto voti pari a 450 millesimi. La maggioranza delle teste c’è, ma manca la metà del valore dell’edificio, e la nomina non è valida.