modificazione delle destinazioni d’uso

L’art. 1117-ter c.c., introdotto dalla legge 220/2012, consente all’assemblea di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale, con il voto dei quattro quinti dei partecipanti al condominio e dei quattro quinti del valore dell’edificio, calcolati sul totale e non sui presenti. La convocazione segue un procedimento rafforzato: l’avviso va affisso per almeno trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune e inviato con raccomandata o mezzi telematici equivalenti in modo da arrivare almeno venti giorni prima della riunione; deve indicare, a pena di nullità, le parti comuni interessate e la nuova destinazione. La delibera deve dare atto degli adempimenti svolti ed è vietata se pregiudica stabilità, sicurezza o decoro architettonico.

Un esempio è la trasformazione dell’ex alloggio del portiere in sala riunioni o deposito biciclette. Il successivo art. 1117-quater c.c. tutela le destinazioni esistenti: contro attività che le compromettono in modo sostanziale, l’amministratore o i singoli condomini possono diffidare l’autore e chiedere la convocazione dell’assemblea, che delibera con la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c., salvo il ricorso al giudice.