Il d.lgs. 81/2008 considera lavoro in quota l’attività svolta a un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile e impone di privilegiare le protezioni collettive, come parapetti e ponteggi, rispetto a quelle individuali. Quando sul tetto non ci sono protezioni collettive, chi vi accede per manutenzioni, pulizia di grondaie, antenne o impianti deve agganciarsi a dispositivi di ancoraggio. La linea vita permanente consente accessi ripetuti in sicurezza ed è progettata e installata secondo le norme tecniche, in particolare la UNI 11560:2022 e la UNI EN 17235:2024. Alcune Regioni rendono obbligatori i sistemi di ancoraggio nelle nuove coperture e nei rifacimenti; in Lombardia gli obblighi vanno verificati con il tecnico sulla disciplina regionale e comunale vigente.
La documentazione comprende elaborato grafico, relazione e calcoli, dichiarazione di corretta posa, manuale d’uso e manutenzione, registro delle ispezioni e degli accessi. Le ispezioni periodiche seguono le indicazioni del progetto e del fabbricante. Il condominio, come committente, deve verificare l’idoneità delle imprese e dei lavoratori che salgono sul tetto. Per esempio, prima di chiamare un antennista l’amministratore dovrebbe accertare che la linea vita sia in regola e che l’operatore abbia formazione e dispositivi adeguati. Un infortunio può comportare responsabilità penali: conviene un parere tecnico e legale.