L’art. 7, comma 1, lett. b), legge 488/1999, reso permanente dalla legge 191/2009, applica l’IVA al 10% alle prestazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, comprese le parti comuni condominiali. I materiali godono dell’aliquota ridotta solo se forniti dall’impresa nell’ambito dell’appalto. Per i beni significativi elencati dal DM 29 dicembre 1999 (tra cui ascensori, caldaie, infissi, sanitari, impianti di sicurezza) il 10% vale solo fino al valore della prestazione al netto del bene, e la fattura deve indicarne il valore.
Per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia il 10% si applica invece alle prestazioni e ai beni finiti, senza il limite dei beni significativi. Restano al 22% le prestazioni professionali come progettazione e direzione lavori, i subappalti e i materiali acquistati direttamente dal committente per la manutenzione.
Esempio: sostituzione della caldaia centralizzata per 10.000 euro, di cui 6.000 di caldaia e 4.000 di manodopera. Il 10% si applica a 8.000 euro, cioè la manodopera più una parte di caldaia di pari valore, e il 22% ai restanti 2.000. La qualificazione dell’intervento va verificata con un tecnico o un commercialista.