interessi di mora sulle quote

Il contributo condominiale è un’obbligazione pecuniaria: se il condomino non paga alla scadenza, deve gli interessi moratori dal giorno della mora, anche senza che il condominio provi di aver subito un danno (art. 1224 c.c.). In mancanza di un tasso diverso stabilito validamente, si applica il tasso legale, fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’economia: per il 2026 è dell’1,6 per cento annuo (D.M. 10 dicembre 2025, GU n. 289 del 13 dicembre 2025), in calo dal 2 per cento del 2025.

Un regolamento contrattuale può prevedere un tasso moratorio superiore, purché entro i limiti di legge; una delibera di maggioranza che lo introduca in via generale rischia invece di essere invalida, perché incide sugli obblighi dei singoli. Gli interessi vanno tenuti distinti dalla sanzione per le violazioni del regolamento prevista dall’art. 70 disp. att. c.c. (fino a 200 euro, 800 in caso di recidiva) e dalle spese legali del recupero, liquidate dal giudice.

Esempio: rata di 1.000 euro pagata con un anno di ritardo nel 2026; gli interessi legali ammontano a circa 16 euro. Per il conteggio in sede giudiziale conviene affidarsi a un avvocato.