L’impianto elettrico che serve scale, androni, cortili, autorimesse, ascensore e centrale termica è una parte comune fino al punto di diramazione verso le singole unità (art. 1117, n. 3, c.c.). Il DM 37/2008 disciplina gli impianti all’interno degli edifici: i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria possono essere eseguiti solo da imprese abilitate; oltre determinate soglie serve un progetto redatto da un professionista; a fine lavori l’impresa rilascia la dichiarazione di conformità. Il proprietario, cioè il condominio tramite l’amministratore, deve adottare le misure necessarie a conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto (art. 8). Rientrano nel decreto anche gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli di automazione di porte e cancelli.
Se il condominio ha dipendenti, come un portiere, si aggiungono gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, comprese le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra previste dal DPR 462/2001. Per esempio, il rifacimento del quadro delle luci scale con nuovi interruttori differenziali è una modifica che richiede un’impresa abilitata e una nuova dichiarazione di conformità. Un impianto non a norma espone l’amministratore a responsabilità in caso di infortunio: per la valutazione serve un tecnico abilitato.