fondo cassa

Il fondo cassa è una riserva di liquidità che l’assemblea può costituire per pagare con regolarità le spese ordinarie anche quando le rate arrivano in ritardo o si presentano esborsi imprevisti di modesta entità. Il codice civile non lo disciplina in modo specifico, ma vi fa riferimento indiretto: l’art. 70 disp. att. c.c. destina le sanzioni per le violazioni del regolamento al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. La costituzione e l’entità del fondo sono decise dall’assemblea, di regola insieme al bilancio preventivo.

Le somme del fondo appartengono al condominio e devono stare sul conto corrente condominiale (art. 1129 c.c., comma 7); vanno esposte nel rendiconto tra i fondi disponibili (art. 1130-bis c.c.). Quando l’amministratore cessa dall’incarico, il saldo passa al successore con il passaggio di consegne.

Esempio: l’assemblea delibera un fondo cassa pari a due mesi di spese ordinarie, alimentato con una quota aggiuntiva ripartita per millesimi di proprietà; il fondo è distinto dal fondo speciale obbligatorio per i lavori straordinari.