fibra ottica e infrastruttura multiservizio

L’art. 135-bis DPR 380/2001 impone che gli edifici di nuova costruzione, per i quali la domanda del titolo edilizio è stata presentata dopo il 1° luglio 2015, e quelli sottoposti a ristrutturazioni profonde soggette a permesso di costruire siano dotati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna, cioè spazi e cavidotti con impianti in fibra ottica fino ai punti terminali delle unità, e di un punto di accesso, interno o esterno, raggiungibile dagli operatori di rete. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, l’etichetta «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato secondo le guide CEI, è necessaria per la segnalazione certificata di agibilità; per gli edifici precedenti l’etichetta è facoltativa e utile nelle compravendite e nelle locazioni.

Negli edifici esistenti, il cablaggio verticale e i relativi collegamenti fino alle diramazioni sono parti comuni (art. 1117, n. 3, c.c.), e l’impianto centralizzato per l’accesso ai flussi informativi è un’innovazione approvabile con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore (art. 1120, comma 2, n. 3, c.c.). Per esempio, quando un operatore propone di portare la fibra in tutte le scale, l’assemblea può approvare il passaggio dei cavi nei vani tecnici e chiedere garanzie sul ripristino di muri e controsoffitti.