L’art. 1117, n. 1, c.c. include espressamente le facciate fra le parti comuni. Esse comprendono i muri perimetrali e gli elementi che contribuiscono all’aspetto dell’edificio: per la Cassazione i balconi aggettanti appartengono al proprietario dell’appartamento, ma frontalini, rivestimenti e parapetti diventano comuni quando svolgono una funzione prevalentemente estetica per l’intero fabbricato (Cass. n. 30071/2017). Il rifacimento dell’intonaco o della tinteggiatura è deciso dall’assemblea e ripartito per millesimi; se gli elementi decorativi dei balconi rientrano tra le parti comuni, anche la loro spesa grava su tutti.
Il singolo può utilizzare la facciata, per esempio per un’unità esterna del condizionatore, una tenda da sole o un’insegna, nei limiti dell’art. 1102 c.c., senza alterarne il decoro architettonico né danneggiarla (art. 1122 c.c.) e nel rispetto del regolamento, che spesso prescrive colori e modelli uniformi. Vanno inoltre rispettate le regole edilizie comunali, che a Milano sono contenute nel regolamento edilizio. Prima di installare elementi visibili in facciata è prudente informare l’amministratore e verificare il regolamento.