L’ecobonus (art. 14 DL 63/2013) agevola gli interventi che riducono il fabbisogno energetico: isolamento dell’involucro come il cappotto termico, sostituzione di serramenti, schermature solari, collettori solari, impianti di climatizzazione invernale efficienti come pompe di calore e sistemi ibridi. Fino al 2024 le aliquote erano differenziate e, per alcuni lavori condominiali, arrivavano al 70-75%. Dal 2025 l’aliquota è unica: per le spese 2025 e 2026 (legge 207/2024 e proroga della legge 199/2025) il 50% per la quota del proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale e il 36% negli altri casi; per il 2027 sono previsti il 36% e il 30%, mentre il disegno di legge di bilancio 2027 propone di confermare il 50 e il 36%. Restano i limiti di detrazione o di spesa propri di ciascun intervento.
Dal 2025 non sono agevolate le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche a condensazione; restano ammessi pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e microcogeneratori. Servono di regola l’asseverazione del tecnico e la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Esempio: per il cappotto dell’edificio pagato nel 2026, il condomino residente proprietario detrae il 50% della sua quota, quello che ha affittato l’unità il 36%. La scelta tecnica va fatta con un tecnico abilitato.