distacco dal riscaldamento centralizzato

Il quarto comma dell’art. 1118 c.c., introdotto dalla legge 220/2012, consente al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi si distacca resta comunque tenuto a pagare le spese di manutenzione straordinaria, di conservazione e di messa a norma dell’impianto, che rimane un bene comune. Per la Cassazione spetta al condomino dimostrare l’assenza di squilibri e aggravi, con una preventiva informazione al condominio corredata da documentazione tecnica, salvo che l’assemblea abbia autorizzato il distacco (Cass. n. 22285/2016 e n. 26185/2023).

In pratica il condomino comunica il progetto all’amministratore allegando la relazione di un termotecnico, distacca i corpi scaldanti dalla rete comune e installa un impianto autonomo conforme alle norme tecniche e regionali sull’efficienza e sullo scarico dei fumi. Negli impianti con contabilizzazione del calore la quota di consumo involontario e la validità delle clausole di regolamento che vietano il distacco sono temi su cui le decisioni non sono uniformi. Prima di procedere è opportuno il parere di un tecnico abilitato e, se il condominio si oppone, di un avvocato.