L’art. 1132 c.c. tutela il condomino che non condivide la decisione dell’assemblea di promuovere una causa o di resistere a una domanda. Con un atto notificato all’amministratore entro trenta giorni da quando ha avuto notizia della deliberazione, il dissenziente può separare la propria responsabilità per le conseguenze della lite nel caso in cui il condominio perda. Se la causa si conclude sfavorevolmente, egli ha diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, e le spese restano a carico dei condomini che avevano approvato la lite; l’effetto riguarda i rapporti interni e non i terzi. Se invece l’esito è favorevole e il dissenziente ne trae vantaggio, deve concorrere alle spese di giudizio che non si sono potute recuperare dalla controparte.
Il termine è di decadenza; per la forma la legge parla di atto notificato, e conviene comunque usare un mezzo che dia certezza della data di ricezione. Il dissenso presuppone una delibera che autorizzi la lite e non riguarda le cause che l’amministratore promuove nell’ambito delle proprie attribuzioni. Esempio: l’assemblea decide di citare l’impresa per i difetti del cappotto e un condomino, ritenendo la causa rischiosa, notifica il proprio dissenso. Prima di farlo è consigliabile sentire un avvocato.