Il direttore dei lavori è un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito, secondo le competenze) incaricato dal committente di controllare che l’opera sia eseguita in conformità al progetto, al titolo edilizio, al capitolato e alle regole tecniche. Tiene la contabilità dei lavori, verifica gli stati di avanzamento prima dei pagamenti, segnala difformità e firma i documenti di fine lavori. Nei lavori condominiali è nominato dall’assemblea o dall’amministratore su suo mandato ed è diverso dal coordinatore per la sicurezza, anche se gli incarichi possono essere affidati alla stessa persona se ne ha i requisiti.
L’art. 29 del D.P.R. 380/2001 lo rende corresponsabile, con titolare del titolo, committente e costruttore, della conformità delle opere al titolo edilizio, salvo che contesti la violazione con comunicazione motivata al Comune. Per i lavori edili privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, il D.M. 143/2021 e il d.l. 19/2024 gli affidano anche la verifica della congruità della manodopera prima del saldo finale, con sanzioni da 1.000 a 5.000 euro se il saldo viene pagato senza l’attestazione; in assenza del direttore dei lavori l’obbligo ricade sul committente.
Esempio: prima di pagare il secondo stato di avanzamento del cappotto termico, l’amministratore attende il certificato del direttore dei lavori.