L’art. 7 del DM 37/2008 obbliga l’impresa installatrice a rilasciare al committente, al termine dei lavori e dopo le verifiche di sicurezza e funzionalità, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte. Il documento contiene la relazione sulla tipologia dei materiali, il progetto quando è obbligatorio o lo schema dell’impianto, e i riferimenti alle dichiarazioni relative a parti preesistenti. Riguarda impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, di sollevamento e antincendio. Per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, se la dichiarazione non è stata prodotta o non è più reperibile, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista con esperienza nel settore, dopo sopralluogo e accertamenti.
In condominio le dichiarazioni relative agli impianti comuni vanno conservate dall’amministratore e consegnate al successore, perché servono per allacciamenti, agibilità, pratiche antincendio, verifiche e richieste delle assicurazioni. Per esempio, dopo la sostituzione della caldaia centralizzata o il rifacimento della colonna montante del gas, l’impresa deve consegnare la dichiarazione con i relativi allegati. Se manca, il condominio rischia contestazioni in caso di sinistro.