detrazioni residue nella compravendita

L’art. 16-bis, comma 8, TUIR stabilisce che, se l’unità su cui sono stati eseguiti i lavori viene venduta, le quote di detrazione non ancora fruite passano all’acquirente persona fisica per gli anni residui, salvo diverso accordo delle parti. Se l’atto non dice nulla il beneficio si trasferisce automaticamente: il venditore che vuole conservarlo deve prevederlo espressamente nel rogito. Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate la regola vale anche per donazione e permuta, mentre la cessione di una sola quota dell’immobile non sposta la detrazione, salvo che l’acquirente diventi proprietario esclusivo. In caso di decesso le quote spettano all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene; in caso di usufrutto restano al nudo proprietario.

La regola fiscale è distinta da quella civilistica su chi deve pagare i lavori deliberati prima della vendita, disciplinata dall’art. 63 disp. att. c.c. e dagli accordi tra venditore e acquirente. È buona prassi chiedere all’amministratore l’attestazione dei pagamenti e le certificazioni delle quote già detratte.

Esempio: chi ha pagato nel 2024 la quota per il cappotto e vende nel 2026 trasferisce all’acquirente le quote residue, salvo patto contrario nell’atto. Sulla clausola è opportuno il confronto con il notaio.