Con il DPR 151/2011 il vecchio certificato di prevenzione incendi è stato in gran parte sostituito da procedure semplificate. Per le attività di categoria B e C il titolare chiede prima al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la valutazione del progetto (art. 3). Prima di avviare l’attività presenta la SCIA antincendio, corredata dall’asseverazione di un professionista (art. 4): per le categorie A e B il Comando svolge controlli anche a campione, per la categoria C effettua un sopralluogo e, se l’esito è positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Ogni cinque anni il responsabile dell’attività presenta l’attestazione di rinnovo periodico di conformità, con asseverazione di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 5). Per alcune attività la cadenza è di dieci anni: tra queste gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri (attività 77). Restano quinquennali, per esempio, le autorimesse oltre 300 m² e le centrali termiche oltre 116 kW. In condominio la pratica è curata dall’amministratore. Per esempio, un supercondominio con autorimessa interrata di 2.000 m² e centrale termica da 400 kW gestisce due attività con scadenze di rinnovo distinte da annotare nello scadenziario. L’inadempimento ha rilievo penale: è opportuno affidarsi a un professionista antincendio.