consiglio di condominio

Il consiglio di condominio è previsto dall’art. 1130-bis, secondo comma, c.c., introdotto dalla riforma del 2012: l’assemblea può nominare, oltre all’amministratore, un consiglio composto da almeno tre condomini negli edifici con almeno dodici unità immobiliari. La nomina è facoltativa e la legge non fissa una maggioranza specifica. Le funzioni sono soltanto consultive e di controllo: il consiglio può esaminare preventivi e contratti, seguire l’andamento dei lavori, verificare documenti, raccogliere le segnalazioni dei condomini e collaborare con l’amministratore alla preparazione delle assemblee.

Il consiglio non ha poteri deliberativi e non può sostituirsi all’assemblea nelle decisioni che la legge le riserva, né all’amministratore nelle funzioni esecutive e di rappresentanza; un’eventuale delega in bianco dell’assemblea al consiglio per scegliere l’impresa o approvare spese rilevanti espone la decisione a contestazioni. I consiglieri non devono necessariamente avere competenze tecniche, ma è utile che il loro ruolo e le modalità di lavoro siano definiti nella delibera di nomina o nel regolamento. Esempio: in un condominio di trenta appartamenti il consiglio confronta tre preventivi per la manutenzione del verde e riferisce all’assemblea, che decide.