condominio committente

L’art. 89 d.lgs. 81/2008 definisce committente il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Nei lavori sulle parti comuni il committente è il condominio, e gli obblighi di legge vengono adempiuti dall’amministratore che lo rappresenta. L’art. 90 gli impone di applicare i principi di tutela nella fase di progettazione, di designare i coordinatori per la sicurezza quando operano più imprese, di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, compresi il DURC e la patente a crediti, e di trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’amministrazione competente la notifica preliminare, se dovuta, il DURC e una dichiarazione di avvenuta verifica.

Il committente può nominare un responsabile dei lavori, di solito un tecnico, al quale affidare questi compiti nei limiti dell’incarico conferito. In mancanza dei documenti obbligatori (piano di sicurezza, fascicolo, notifica preliminare, DURC) l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Esempio: per il rifacimento del tetto l’assemblea incarica un ingegnere come responsabile dei lavori e coordinatore, e l’amministratore conserva nel fascicolo del cantiere le verifiche sulle imprese. Data la delicatezza delle responsabilità, è opportuno affidarsi a un tecnico abilitato.