bilancio consuntivo

Con bilancio consuntivo si indica, nel linguaggio corrente, il rendiconto annuale della gestione che l’amministratore presenta all’assemblea: il documento che riporta quanto il condominio ha realmente incassato e speso nell’esercizio e i debiti e crediti rimasti aperti. Il codice civile parla di rendiconto (artt. 1130, n. 10, e 1130-bis c.c.), ma la sostanza è la stessa e il consuntivo deve avere il contenuto previsto dalla legge: registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa.

L’approvazione del consuntivo spetta all’assemblea (art. 1135 c.c., n. 3), con le maggioranze dell’art. 1136 c.c., e va convocata entro centottanta giorni. Insieme al consuntivo si approva di norma il riparto definitivo, che determina il conguaglio a carico o a favore di ciascun condomino rispetto alle rate pagate in base al preventivo. La Cassazione ha precisato che il consuntivo va redatto con un criterio misto di cassa e competenza (sent. n. 25446/2025).

Esempio: preventivo di 40.000 euro, spese effettive di 42.000 euro; il consuntivo evidenzia lo scostamento e il riparto lo distribuisce tra i condomini.