La legge 13/1989 e il regolamento tecnico del DM 236/1989 disciplinano l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, distinguendo i livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità. Nei condomini esistenti le opere, come rampe, ascensori, servoscala o allargamento delle porte, sono innovazioni approvabili con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore (art. 2 legge 13/1989 e art. 1120, comma 2, n. 2, c.c.). Il DL 76/2020 (conv. legge 120/2020) ha stabilito che non sono mai voluttuarie e che ciascun condomino può realizzarle a proprie spese usando le parti comuni nel rispetto dell’art. 1102 c.c. Se l’assemblea rifiuta o non delibera entro tre mesi dalla richiesta, la persona con disabilità, o chi la rappresenta, può installare a proprie spese servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili e modificare l’ampiezza delle porte d’accesso.
Resta il limite della stabilità e della sicurezza dell’edificio (art. 1120, comma 4). Sul piano edilizio le opere sono libere se non comportano ascensori esterni o alterazioni della sagoma, e la legge 13/1989 consente deroghe alle distanze dei regolamenti edilizi. Per esempio, una rampa nell’androne è legittima se non rende l’ingresso inservibile agli altri condomini. Per le agevolazioni fiscali e per i casi di conflitto è opportuno rivolgersi all’amministratore e a un professionista.