regole antincendio per le autorimesse

Le autorimesse con superficie complessiva superiore a 300 m² sono l’attività 75 dell’Allegato I al DPR 151/2011, suddivisa in categoria A fino a 1.000 m², B fino a 3.000 m² e C oltre. Per decenni la regola tecnica di riferimento è stata il DM 1 febbraio 1986; nel 2017 il DM 21 febbraio 2017 ha introdotto, nel codice di prevenzione incendi del DM 3 agosto 2015, una regola tecnica verticale alternativa (capitolo V.6). Il DM 15 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre 2020, ha sostituito integralmente il capitolo V.6 e abrogato il DM 1986, rendendo il codice l’unico riferimento per le nuove autorimesse.

Le autorimesse esistenti già in regola con uno degli adempimenti del DPR 151/2011 non devono adeguarsi; in caso di modifiche o ampliamenti si applicano le regole del codice per le attività esistenti. Restano centrali ventilazione, compartimentazione, vie di esodo e divieto di depositare materiali combustibili nei box. L’installazione di punti di ricarica segue le linee guida dei Vigili del fuoco del 2018. Per esempio, un’autorimessa interrata da 1.500 m² è in categoria B: ogni modifica rilevante, come la chiusura di un’area con pareti, richiede una valutazione del progetto. Le autorimesse sotto i 300 m² non sono soggette a pratica, ma restano le regole generali di sicurezza e il regolamento di condominio.