assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è la riunione che, per legge, deve tenersi almeno una volta l’anno per le decisioni previste dall’art. 1135 c.c. (art. 66, primo comma, disp. att. c.c.): conferma dell’amministratore e relativo compenso, approvazione del preventivo delle spese dell’anno e della loro ripartizione, approvazione del rendiconto annuale e impiego dell’eventuale residuo attivo. L’art. 1130, n. 10, c.c. impone all’amministratore di redigere il rendiconto e di convocare l’assemblea per approvarlo entro centottanta giorni; l’omessa convocazione per il rendiconto è indicata dall’art. 1129, dodicesimo comma, c.c. tra le gravi irregolarità che possono giustificare la revoca.

La distinzione tra ordinaria e straordinaria riguarda l’occasione della convocazione, non le regole: avviso, quorum e verbale seguono le stesse norme, e nulla impedisce di inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea annuale anche argomenti diversi, come un intervento di manutenzione straordinaria, purché indicati in modo specifico. Esempio: con esercizio chiuso al 31 dicembre, l’assemblea per il rendiconto va tenuta entro centottanta giorni, cioè indicativamente entro la fine di giugno dell’anno successivo.