assemblea in videoconferenza

La partecipazione all’assemblea in videoconferenza è disciplinata dall’art. 66, sesto comma, disp. att. c.c., introdotto dall’art. 63, comma 1-bis, del d.l. 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) e modificato dall’art. 5-bis del d.l. 125/2020 (convertito dalla legge 159/2020), che ha sostituito il consenso di tutti con quello della maggioranza: è possibile anche se il regolamento di condominio non la prevede, previo consenso della maggioranza dei condomini. La legge non precisa come vada raccolto questo consenso; nella prassi lo si chiede per iscritto prima della riunione o lo si delibera in un’assemblea precedente, ma sul punto le interpretazioni non sono uniformi. L’avviso di convocazione deve indicare la piattaforma elettronica e l’ora della riunione (art. 66, terzo comma), e la riunione può svolgersi in forma mista, con alcuni condomini in presenza e altri collegati.

Restano invariati quorum e maggioranze. Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, va trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le stesse modalità della convocazione. È necessario che il collegamento consenta di identificare i partecipanti e di seguire la discussione e il voto; l’eventuale registrazione della seduta comporta un trattamento di dati personali e richiede un’informativa adeguata. Esempio: un condomino che non riesce a collegarsi per un problema della piattaforma scelta dall’amministratore può sostenere di non aver potuto partecipare. Per i casi dubbi conviene confrontarsi con l’amministratore o con un legale.