verifiche periodiche dell’ascensore

Il DPR 162/1999, modificato dal DPR 8/2015 e dal DPR 23/2017, impone al proprietario dell’impianto, in condominio rappresentato dall’amministratore, di sottoporre l’ascensore a verifica periodica ogni due anni. La verifica è svolta dall’ASL, dall’ARPA dove la legge regionale lo prevede, o da un organismo di certificazione accreditato scelto dal proprietario, e controlla che le parti da cui dipende la sicurezza siano efficienti, che i dispositivi funzionino e che le prescrizioni precedenti siano state eseguite. L’esito è annotato nel libretto dell’impianto. Prima dell’entrata in servizio il proprietario comunica la messa in esercizio al Comune, che assegna il numero di matricola.

Sono previste verifiche straordinarie (art. 14) dopo una verifica con esito negativo, dopo un incidente di notevole importanza anche senza infortuni e dopo modifiche costruttive non riconducibili alla manutenzione, come il cambio di velocità, portata o corsa o la sostituzione del macchinario e del quadro di manovra. Con esito negativo l’impianto è fermato fino a una verifica straordinaria favorevole. Per esempio, se il verificatore rileva un difetto delle porte di piano, l’amministratore deve far eseguire la riparazione e richiedere la verifica straordinaria prima di rimettere in servizio l’ascensore.