L’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., aggiunto dalla legge 220/2012, stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. La regola vale per i regolamenti approvati a maggioranza e confermava un orientamento già espresso dalla Cassazione, secondo cui un simile divieto non poteva essere introdotto con delibera assembleare (Cass. n. 12028/1993). Resta discusso se possa sopravvivere un divieto contenuto in un regolamento contrattuale accettato da tutti negli atti d’acquisto: la giurisprudenza di merito non è uniforme e conviene verificare la questione caso per caso.
Il diritto di tenere animali non esclude le regole di convivenza. Il regolamento può disciplinare l’uso delle parti comuni da parte degli animali, per esempio imponendo guinzaglio e museruola quando necessario in ascensore e negli spazi comuni, o la pulizia delle deiezioni nel cortile. Il proprietario risponde dei danni causati dall’animale (art. 2052 c.c.) e dei rumori e degli odori che superano la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), oltre che delle norme igienico-sanitarie. Un cane che abbaia per ore nell’appartamento non può essere vietato dal regolamento, ma il vicino può agire per le immissioni intollerabili.