L’art. 71-bis, terzo comma, disp. att. c.c. consente di affidare l’incarico a una società costituita secondo il titolo V del libro V del codice civile, cioè società di persone o di capitali. In questo caso i requisiti di onorabilità e professionalità devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori della società e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta il servizio.
All’accettazione la società comunica, oltre ai dati richiesti a ogni amministratore, la propria sede legale e la denominazione (art. 1129, secondo comma, c.c.). Restano identici gli altri obblighi: conto corrente intestato al condominio, compenso analitico, tenuta dei registri, rendiconto annuale. Il condominio ha come interlocutore la società, ma è utile sapere quale persona segue concretamente lo stabile e verificare che possieda i requisiti.
Esempio: se l’assemblea nomina una s.r.l. che gestisce molti edifici, i condomini possono chiedere chi sia il referente assegnato al loro condominio e domandare gli attestati di formazione e di aggiornamento di quella persona.